Accollo del mutuo
L'accollo è disciplinato dall'art. 1273 del condice civile che cosi recita:
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore .
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.
Le figure che entrano in gioco con l'accollo sono: il debitore (accollato), il terzo che acquista l'immobile (accollante) e il creditore del mutuo (accollatario).
Si ha l'accollo del mutuo quando si acquista una abitazione sulla quale grava già un mutuo: la vendita dell'abitazione è contestuale al trasferimento del debito residuo del mutuo, il prezzo di vendita viene diminuito dell'importo del mutuo accollato.
Bisogna prestare particolare attenzione in quanto l'accollo ha carattere cumulativo e non liberatorio, ciò significa che, tranne nel caso in cui sia dichiarato espressamente il contrario nella stipula del contratto, sono responsabili del debito ipotecario sia il contraente originario sia l'accollante.
E' necessario inoltre fare particolare attenzione nel caso di acquisto di un immobile per il quale il mutuatario è il costruttore: bisogna accertarsi che la banca abbia provveduto a frazionare tra le varie abitazioni il mutuo originario contratto sull'intero edificio per evitare di trovarsi nella condizione di dover pagare il mutuo di tutte le abitazioni dell'immobile in questione.
