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E.S.I.S.(European Standardised Information Sheet)

Prospetto informativo europeo standardizzato

Con il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005) il consumatore ha acquisito un vero e proprio diritto ad una informazione esauriente, chiara e comprensibile.

Questo principio, già espresso in una delibera del 01 ottobre 2003 dal C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) si traduce con l'obbligo da parte delle banche di mettere a disposizione della clientela un foglio informativo contenente le condizioni economiche dell'operazione di finanziamento e le principali clausole contrattuali che la regolano.

Relativamente alle informazioni precontrattuali riguardanti il mutuo casa queste informazioni possono essere rilasciate tramite il prospetto E.S.I.S. (European Standardised Information Sheet) definito anche “prospetto informativo europeo standardizzato”.

Questo prospetto scaturisce dal Codice deontologico per l'informativa precontrattuale relativa ai mutui per la casa d'abitazione promosso da una Raccomandazione del 1° marzo 2001 della Commissione Europea con l'obbiettivo di garantire la trasparenza e la comparabilità dell’informazione.

Il codice deontologico riguarda il mutuo casa: ovvero un credito concesso al consumatore per l'acquisto o la ristrutturazione d’un immobile privato di cui abbia o intenda acquisire la proprietà, garantito da ipoteca o altra garanzia comunemente usata al riguardo negli Stati membri. I finanziamenti che rientrano nel campo del credito al consumo sono esclusi dall'ambito del presente codice.

Il Codice definisce quali sono le informazioni che la banca è obbligata a fornire.

Informazioni generali a proposito dei mutui offerti: dati identificativi dell’istituto erogante il mutuo, forme di garanzia richieste, descrizione delle differenze tra i tipi di mutuo disponibili comprese le relative implicazioni per il consumatore, tipo di tassi d’interesse, lista delle spese attinenti alla stipula del contratto, eventuale possibilità di rimborso anticipato e relative condizioni, eventuale necessità di una perizia, informazioni generali su sgravi fiscali, durate dell’eventuale periodo di riflessione e la conferma che l’istituto aderisce al codice europeo.
Per le banche italiane la maggior parte di queste informazioni sono disponibili nei fogli informativi analitici previsti dalla normativa nazionale in tema di trasparenza bancaria.

Informazioni personalizzate da fornire attraverso il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS): istituto di credito che eroga il mutuo, descrizione del prodotto, tasso nominale di interesse, tasso annuo effettivo globale basato sulla regolamentazione nazionale, ammontare del finanziamento concesso e valuta, durata del contratto, numero e frequenza dei pagamenti, ammontare di ogni rata (può variare), per i mutui da estinguersi in un'unica soluzione (importo di ciascun pagamento periodico di interessi; importo di ciascun pagamento periodico allo strumento finanziario previsto per l’ammortamento), eventuali spese accessorie non ricorrenti, spese accessorie ricorrenti, rimborso anticipato, meccanismo interno per i reclami, piano d’ammortamento illustrativo, obbligo di domiciliazione del conto bancario e dello stipendio presso l’istituto erogante.

L'ESIS non costituisce un'offerta al pubblico. Le informazioni in esso contenute sono riportate in buona fede e riproducono l'offerta che la Banca potrebbe proporre stanti le attuali condizioni di mercato e sulla base delle informazioni al momento disponibili. Le condizioni previste nell'ESIS potranno quindi non coincidere con quelle stabilite al momento del perfezionamento del contratto, in funzione della variazione delle condizioni di mercato. Il prospetto non obbliga in alcun modo la banca ad accordare il prestito.

Caratteristica del prospetto E.S.I.S. è quella di fornire una informazione standardizzata, ciò significa che le informazioni contenute sono uguali per tutte le banche in tutta Europa.