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Estinzione anticipata del mutuo

Nei contratti di credito fondiario la possibilità di estinguere il mutuo anticipatamente è attribuita dalla legge al mutuatario, ma generalmente anche negli altri contratti è prevista tale possibilità.

Con l'estinzione anticipata il mutuatario può decidere di estinguere anticipatamente il debito restituendo il capitale residuo sul quale smette di pagare gli interessi.

Tutti i contratti di mutuo casa sottoscritti fino al 2 febbraio 2007 prevedono penali nel caso il mutuatario decidesse di estinguere anticipatamente il mutuo.

Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 ha stabilito la non applicabilità delle penali per l’estinzione anticipata per i mutui stipulati a partire dal 2 febbraio 2007 concessi da banche, istituti finanziari, ed enti di previdenza obbligatoria (INAIL, INPS, ecc..) per acquistare o ristrutturare unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica e professionale da parte di persone fisiche.
L'entrata in vigore della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 di conversione con modificazioni del decreto 7/07 ha stabilito la non applicabilità delle penali neanche agli altri mutui siglati dopo il 3 aprile 2007.

Per i mutui stipulati prima delle due date di cui sopra le penali esistenti sono state oggetto di un accordo tra l'ABI e le associazioni dei consumatori:

Le misure massime delle penali di estinzione anticipata variano in funzione:

  • - della tipologia del tasso di interesse (variabile, fisso o misto);
  • - dell’anno in cui è stato sottoscritto il mutuo;
  • - dell’anzianità del mutuo (a seconda che il mutuo sia nella prima o nella seconda metà del periodo di ammortamento, nel terzultimo anno o negli ultimi 2 anni).

In particolare l’accordo prevede:

Nel caso di mutui a tasso variabile le penali possono al massimo arrivare allo 0,50% del capitale residuo e scendono allo 0,20% nel terzultimo anno e a zero negli ultimi 2 anni.

Per i mutui a tasso fisso stipulati fino al 31/12/2000 valgono gli stessi valori massimi per le penali per estinzione anticipata.

Per i mutui a tasso fisso stipulati dopo il 1/1/2001, le penali possono arrivare ad un massimo dell’1,90% se l’estinzione avviene nella prima metà del periodo di ammortamento, all’1,50% se l’estinzione avviene nella seconda metà, allo 0,20% nel terzultimo anno e a zero negli ultimi 2 anni.

Per i contratti di mutuo a tasso misto (quelli con una tipologia di tasso che varia dal fisso al variabile o viceversa) sono state trovate delle soluzioni specifiche che fanno corrispondere le misure della commissione rispettivamente ai mutui a tasso fisso o variabile.

Clausola di salvaguardia

L’ Accordo prevede un’apposita clausola di salvaguardia per quei mutui che già prevedono penali pari o inferiori a quelle stabilite dall’Accordo.
In questi casi: per i mutui a tasso variabile, e per quelli a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, l’ulteriore riduzione sarà di 0,20 punti percentuali.
Nei mutui a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, qualora la misura contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali, si applicherà una riduzione di 0,25 punti percentuali; sarà invece di 0,15 punti percentuali con una misura inferiore a 1,25 punti percentuali