Estinzione e cancellazione ipoteca
Comprendere la differenza fra estinzione dell'ipoteca e cancellazione
L'ipoteca ha valore per 20 anni.
L'art. 2847 del codice civile (Durata dell'efficacia dell'iscrizione) recita: L'iscrizione dell'ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.
Le cause di estinzione dell'ipoteca sono citate dall'art. 2878 del codice civile (Cause di estinzione) che recita:
L'ipoteca si estingue:
1) con la cancellazione dell'iscrizione;
2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'art. 2847;
3) con l'estinguersi dell'obbligazione;
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'art. 2742;
5) con la rinunzia del creditore;
6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.
A questo punto è necessario sottolineare le differenze fra l'estinzione e la cancellazione dell'ipoteca.
Estinzione ipoteca
L'estinzione dell'ipoteca la rende inutilizzabile, ovvero l'ipoteca perde il suo valore di garanzia nei confronti del credito, malgrado questo però essa continua ad essere presente. Questo significa che malgrado l'ipoteca sia estinta effettuando una visura ipotecaria l'ipoteca risulterebbe ancora presente facendo pensare che il bene sia ancora vincolato.
Cancellazione ipoteca
Affinché il bene torni a risultare libero da ipoteca è necessario procedere con la cancellazione dell'ipoteca, ovvero della cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca nei pubblici registri.
Nel caso di ipoteca volontaria sottoscritta per l'ottenimento di un mutuo ipotecario la cancellazione può essere ottenuta attraverso un atto notarile oppure attraverso una procedura automatica prevista dalla Legge n° 40 del 2 aprile 2007 (cosiddetta Legge Bersani).
Nel primo caso sarà necessario rivolgersi alla banca che ha erogato il mutuo e chiedere il rilascio del certificato di consenso alla cancellazione ipotecaria, ovvero un documento nel quale l'istituto finanziario dichiara che il mutuo è stato estinto e accorda la cancellazione dell'ipoteca. Sarà poi il notaio a provvedere materialmente alla cancellazione dell'ipoteca dai pubblici registri.
La procedura automatica prevista dalla Legge Bersani prevede che per i mutui estinti dopo il 2 giugno 2007, entro 30 giorni dall'estinzione del mutuo, la banca dovrà spontaneamente inviare all'Agenzia del Territorio la comunicazione dell'estinzione; l'Agenzia del Territorio provvederà alla cancellazione dell'ipoteca senza oneri per il debitore.
Nel caso di mutui estinti in precedenza il termine di 30 giorni decorrerà dalla data di richiesta della quietanza da parte del debitore, da inoltrarsi alla banca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
