Normativa trasparenza bancaria
Le disposizioni in materia di trasparenza bancaria hanno l'obbiettivo di fornire una informazione chiara e precisa che renda semplice la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei servizi e prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte fornendo ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni.
Le norme prevedono strumenti di trasparenza sia nella fase precontrattuale che al momento della sottoscrizione del contratto: avvisi, fogli informativi e documenti di sintesi sono i principali mezzi di trasparenza.
Gli " avvisi" vengono affissi nei locali della banca aperti al pubblico e quindi facilmente consultabili, mentre il “foglio informativo”, contenente informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto, devono essere messi a disposizione della clientela.
Relativamente alle offerte di mutuo negli avvisi al pubblico e nei fogli informativi analitici devono essere riportati:
la percentuale finanziata rispetto al valore dell'immobile, il tasso di interesse, la durata, le spese di istruttoria, il costo delle perizie, gli interessi moratori in percentuale, il costo delle assicurazioni obbligatorie, le commissioni, le spese per l'atto di assenso per la cancellazione dell'ipoteca, le altre spese, l'ammontare dell'iscrizione ipotecaria, in assoluto o in percentuale.
Sempre nell'ambito delle norme sulla trasparenza nella fase precontrattuale è prevista la consegna del “foglio comparativo dei mutui offerti”, la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal cliente senza obbligo di firma e il “documento di sintesi" delle principali condizioni.
Per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale, oltre ai fogli informativi, gli intermediari mettono a disposizione un “foglio comparativo” contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti.
Nel foglio comparativo vengono elencati tutti i prodotti della specie offerti dall’intermediario, rinviando ai fogli informativi per la pubblicizzazione delle rispettive condizioni; vengono indicate in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici dei mutui, secondo modalità che agevolano alla clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Vengono inoltre riportati, per ciascuno dei mutui in questione, almeno: il tasso di interesse; la durata minima e massima del mutuo; le modalità di ammortamento; la periodicità delle rate; il TAEG; l’esempio di importo della rata di ciascun mutuo, in conformità di quanto riportato nei relativi fogli informativi.
Inoltre, sempre in ambito di informazione pre-contrattuale, secondo la raccomandazione della Commissione Europea del 01/03/01 le banche devono consegnare al consumatore il modello ESIS che riporta le principali condizioni del contratto di mutuo.
