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Riduzione Ipoteca

L'art. 39 del Testo Unico Bancario sancisce il diritto di riduzione dell'ipoteca:"I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'articolo 38."

Liberare uno o più beni dall'ipoteca o ridurre l'importo iscritto a ipoteca può essere utile nei casi in cui sia necessario chiedere una nuova ipoteca sul bene liberato o una ipoteca di secondo grado.
In questo caso la minore entità della ipoteca di primo grado potrebbe essere un impedimento minore per l'eventuale concessione di un secondo mutuo. Infatti, molto spesso le banche rifiutano la concessione di mutui dietro iscrizione di ipoteca che non sia di primo grado in quanto il grado dell'ipoteca rappresenta l'ordine in cui i creditori verranno soddisfatti in caso di inadempienza del debitore.

Per ottenere la riduzione dell'ipoteca è necessario presentare domanda alla banca che probabilmente richiederà delle commissioni.